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Fermo amministrativo sull'auto

2021-09-11 19:34

Luigi Salvatore Falco

Fermo amministrativo sull'auto

Ecco come tutelarsi

Il fermo amministrativo è una misura “cautelare” utilizzata dal concessionario di riscossione (come Agenzia delle Entrate – Riscossione) per indurre il contribuente moroso al pagamento e, nello stesso tempo, al fine di evitare che il bene su cui viene apposto il fermo sia ceduto a terzi.

Affinché il fermo amministrativo sia regolare è necessario che:

1.       Il contribuente non abbia adempiuto al pagamento di almeno una cartella di pagamento a lui regolarmente notificata dal concessionario dal almeno 60 giorni;

2.       Il concessionario abbia, preventivamente all’iscrizione del fermo, notificato da almeno 30 giorni un ulteriore atto denominato “preavviso di iscrizione di fermo amministrativo”.

Il contribuente, consapevole della sussistenza di situazioni debitorie con l’Erario e/o con altro ente (Es. Regione o Comune), al fine di verificare l’esistenza di un fermo amministrativo deve effettuare una richiesta al concessionario; qualora si tratti del classico fermo sull’autoveicolo,  il contribuente può altresì verificare la sussistenza del fermo con una visura presso il PRA.

Può capitare che il fermo amministrativo sia “illegittimo”.

Ad esempio, quando non sia stata notificata la sottesa cartella di pagamento e/o il preavviso, quando il fermo non era iscrivibile sul quel determinato autoveicolo (es. bene strumentale) oppure, ancora, quando le pretese tributarie siano cadute in prescrizione.

In tutti questi casi, è facoltà del contribuente agire in giudizio dinanzi le competenti autorità per ottenere l’annullamento del fermo.

Inoltre, merita di essere ricordato che il fermo amministrativo non cade in prescrizione e, pertanto, occorre che il contribuente - ai fini della sua cancellazione - si renda parte diligente e provveda:

1.       Al pagamento di quanto dovuto;

2.       Alla richiesta di cancellazione;

3.       All’opposizione dinanzi l’autorità giudiziaria.

È altresì utile rammentare che è severamente vietata la circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Addirittura, il veicolo sottoposto a fermo dovrebbe essere custodito in un luogo non soggetto al pubblico passaggio.

Da ultimo, si precisa che per la circolazione con un mezzo sottoposto a fermo è prevista una rilevante sanzione amministrativa (che va dai 777 euro e i 3.114 euro) oltre che la confisca del mezzo.