L’iscrizione di ipoteca sull’immobile è una misura “cautelare” utilizzata dai concessionari di riscossione (come Agenzia delle Entrate – Riscossione ex Equitalia) al fine di indurre il contribuente moroso al pagamento e, nello stesso tempo, al fine di evitare che il bene immobile su cui viene apposta l’ipoteca sia ceduto a terzi; inoltre, costituisce un’attività preliminare al pignoramento.
Affinché l’iscrizione ipotecaria sia regolare è necessario:
- che venga – preliminarmente - notificata la cartella di pagamento da un tempo non inferiore a 60 giorni;
- che non venga presentata istanza di rateazione e/o rottamazione;
- che il concessionario notifichi, almeno 30 giorni prima di iscrivere l’ipoteca, un preavviso di iscrizione ipotecaria;
- che, in caso di impugnazione, non vi sia una sospensione giudiziale della cartella di pagamento e/o del preavviso di iscrizione;
- che il debito sia pari o superiore a 20mila euro.
Si precisa, inoltre, che è illegittima l’iscrizione ipotecaria superiore al doppio del valore del credito per il quale si procede.
È possibile per il concessionario, successivamente all’iscrizione di ipoteca, procedere al pignoramento del bene immobile sottoposto a ipoteca ma solo qualora il debito risulti superiore a 120mila.
Merita di essere precisato che l’ipoteca si può iscrivere anche sulla cosiddetta “prima casa” (ossia l’unico immobile di proprietà del debitore, adibito a civile abitazione di residenza, non accatastato A/8 e A/9) ma su di essa non è mai possibile il pignoramento, anche se il debito supera i 120mila euro.
In definitiva, il procedimento in commento è assoggettato ai termini degli atti e procedimenti tributari i quali necessitano della regolare notifica di una serie di atti dipendenti tra loro sicché il mancato rispetto dell’iter comporta l’illegittimità dell’intera procedura.
Ciò posto, in caso di mancata regolare notifica della cartella di pagamento e/o del preavviso di iscrizione nei termini di legge previsti l’iscrizione ipotecaria è viziata da illegittimità da far valere dinanzi le competenti autorità giudiziarie.
Si raccomanda, pertanto, la massima cautela nei casi di notifica (e mancata notifica!) degli atti tributari.